Recupero edilizio, risparmio energetico, bonus arredi: novità della legge di stabilità
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Novità: recupero edilizio, risparmio energetico, bonus arredi

 Con la legge di stabilità per il 2014, il legislatore ha introdotto alcune modifiche alla disciplina delle agevolazioni sui lavori edili e di risparmio energetico, prevedendo il parziale assorbimento, nel tempo, delle aliquote delle agevolazioni.

Nel dettaglio, il nuovo intervento legislativo ha riguardato:
i) le agevolazioni sul risparmio energetico, la cui aliquota applicabile è passata dal 50 al 65% per un periodo di tempo limitato;
ii) le agevolazioni sul recupero edilizio, per cui è stato previsto il potenziamento temporaneo dell’agevolazione dal 36% al 50% e l’istituzione di una nuova ipotesi agevolata per gli interventi antisismici;
iii) la previsione di un “nuovo” bonus sull’acquisto di mobili ed elettrodomestici.

Con la legge di stabilità per il 2014 il legislatore ha previsto, in materia di risparmio energetico, il mantenimento della detrazione maggiorata del 65% fino al prossimo 31.12.2014 e del 50% dal periodo successivo fino al 31.12.2015 (fatta eccezione per gli interventi nelle parti comuni dei condominio). In riferimento agli interventi di recupero edilizio, invece, viene prevista l’adozione dell’aliquota di detrazione maggiorata sempre fino al prossimo 31.12.2014, mentre per l’anno 2015 viene ridotta al 40% (fatta eccezione per gli interventi antisismici).

Per l’anno 2014, coloro che beneficiano della detrazione per il recupero edilizio, possono beneficiare dell’ulteriore detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione fino ad un massimale di 10.000 euro.

Risparmio Energetico

Per il 2014 per gli interventi di risparmio energetico, viene prevista l’applicazione di una aliquota del 65%. Al riguardo, si ritiene che l’utilizzo dell’espressione “spese sostenute”, senza altre condizioni volte a circoscrivere l’applicazione della più elevata aliquota del 65% in relazione alla data di avvio degli interventi, comporta che ai fini dell’imputazione delle stesse occorre fare riferimento:

  • per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono;
  • per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali al criterio di competenza e, quindi, alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.

Per l’anno 2015, invece, l’aliquota di detrazione sarà pari al 50%. 
Relativamente agli interventi su parti comuni condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio la detrazione spetta nella misura del 65% con riferimento alle spese sostenute nel periodo 06.06.2013 – 30.06.2015 (anziché 30.06.2014) e del 50% per le spese sostenute dall’01.07.2015 al 30.06.2016.

Recupero Edilizio

 


Per effetto di numerose modifiche alla disciplina delle agevolazioni sul recupero edilizio e sul risparmio energetico i contribuenti potranno beneficiare per un periodo limitato di una detrazione del 50% su un massimale di 96.000 euro.

La maggiorazione della detrazione si applica a tutti gli interventi previsti nell’ambito di applicazione della detrazione del 36%, compresa anche l’ipotesi di recupero edilizio/restauro conservativo di immobili operato da cooperative edilizie con assegnazione degli immobili entro sei mesi dal termine dei lavori.

Tale ipotesi differisce da quelle ordinarie in quanto l’importo della spesa detraibile è fissato al 25% del prezzo di vendita/cessione dell’immobile (non si provvede, quindi, al calcolo delle spese ma semplicemente si fissa la quota detraibile forfettariamente in base all’importo della cessione).

Viene introdotta, inoltre, un’ulteriore ipotesi di detrazione maggiorata, nel caso in cui un contribuente sostenga spese per interventi antisismici per edifici ricadenti in zone ad alta pericolosità sismica, utilizzati per attività produttive o come abitazione principale. In tal caso viene concessa una detrazione del 65% delle spese su un massimale di 96.000 euro.

Bonus arredi

 


Ai contribuenti che fruiscono della detrazione per il recupero edilizio è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50% delle ulteriori spese documentate per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ nonché A per i forni per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

La detrazione, prorogata dalla Legge di stabilità 2014 dal 31.12.2013 al 31.12.2014, può essere fruita su un massimale di spesa di 10.000 euro in dieci rate. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che possono costituire valido presupposto per la fruizione della detrazione l’effettuazione di interventi edilizi sia su singole unità immobiliari residenziali  sia su parti comuni di edifici residenziali, rispettivamente per l’acquisto di mobili adibiti all’abitazione e per l’acquisto di immobili adibiti alle parti comuni.
Viene escluso esplicitamente che gli interventi sulle parti comuni permettano di agevolare l’acquisto di mobili ed elettrodomestici per l’abitazione.

I beni agevolabili sono mobili ed elettrodomestici (nuovi) per cui è prevista l’etichetta energetica.Rientrano tra i “mobili” agevolabili, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.

Per quel che riguarda i grandi elettrodomestici, la disposizione limita il beneficio all’acquisto delle tipologie dotate di etichetta energetica di classe A+ o superiore, A o superiore per i forni, se per quelle tipologie è obbligatoria l’etichetta energetica. L’acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se per quella tipologia non sia ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica.

Per quanto riguarda l’individuazione dei “grandi elettrodomestici”, in assenza di diverse indicazioni nella disposizione agevolativa, costituisce utile riferimento l’elenco di cui all’allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, secondo cui rientrano nei grandi elettrodomestici, a titolo esemplificativo: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.

Possono essere utilizzati per il pagamento dei mobili e degli elettrodomestici agevolati sia i bonifici (con indicazione del codice fiscale e della partita iva del beneficiario e l’indicazione del pagamento di ristrutturazioni fiscalmente agevolabili) sia le carte di credito/debito.

Manuela Olivero

Fondatrice del blog. Laurea in Design al Politecnico di Torino, Master in Tecnologia e comunicazione multimediale conseguito con il massimo dei voti. Esperienze lavorative molto diverse hanno plasmato il mio profilo poliedrico. Il web è il mio mondo, lo vivo dentro e fuori dal lavoro, mi appassiona e seguo ogni sua evoluzione per non restare mai indietro. Il design è nel cuore.

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